Con la risoluzione n. 119/E del 12 agosto 2005, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito ad una istanza di interpello, presentata da una società di leasing, volta a conoscere se l’IVA assolta sull’acquisto degli immobili ad uso abitativo sia detraibile dalla stessa società di leasing nonché quale sia l’aliquota da applicare sui canoni di locazione finanziaria e sul prezzo di cessione finale (riscatto). L’amministrazione Finanziaria ha riconosciuto alla società di leasing la detraibilità dell’IVA a due condizione: l’attività di leasing immobiliare esercitata dalla società finanziaria sia assimilabile, ai fini IVA, all’attività di compravendita di immobili, e che la sua attività riguardi in via prevalente o esclusiva operazioni di leasing immobiliare. Per effetto di quanto sopra, alle operazioni di leasing immobiliare (sia per clientela “privata” che per soggetti giuridici) si applicheranno le aliquote IVA previste per la compravendita di tali beni, vale a dire: del 10% nel caso di unità abitativa “non di lusso” (tabella A parte II allegata al decreto IVA per la cessione di tali beni), e del 20% nel caso di unità abitativa “di lusso”. La Risoluzione Ministeriale sopra richiamata pone il leasing seconda casa non solo come naturale strumento di finanziamento per le società immobiliari, ma anche come potenziale concorrente dei mutui bancari per l’acquisto della seconda casa da parte di persone fisiche non titolari di Partita IVA. Questa nuova opportunità è fortemente supportata dagli indubbi vantaggi economici, rispetto al mutuo, derivanti dal risparmio dell’imposta sostitutiva del 2% e dai minori costi notarili per la mancanza dell’iscrizione ipotecaria.
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